08/01/2024
L’Istituto, con proprio messaggio, chiarisce i criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario.
Con l'occasione si ricorda che il congedo straordinario (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001) consiste in un periodo di aspettativa, di massimo due anni, riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici, sia del pubblico che del privato, che hanno familiari con disabilità grave ai sensi della legge 104/92. In questo periodo è riconosciuta loro un’indennità in base allo stipendio dell’ultimo mese precedente alla richiesta di astensione dal lavoro.