L'Istituto ritorna sulla possibilità di usufruire del congedo parentale su base oraria ricordando che lo stesso può essere fruito nelle seguenti modalità alternative:
- secondo quella stabilita dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello;
- oppure in base al criterio generale stabilito dal Testo Unico sulla maternità/paternità.
In particolare nel caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo , la fruizione dello stesso potrà avvenire su base oraria nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale).
Da sottolineare che nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l’importo dell’indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time.
Invece nel caso di assenza di contrattazione collettiva la fruizione potrà avvenire su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. L’Istituto ribadisce tra l’altro che in questo caso il congedo può essere fruito solamente in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero e non “fino alla metà”.
Per quanto concerne invece il calcolo dell’indennità, si evidenzia che ad oggi la base di calcolo continua ad essere costituita dalla retribuzione media globale giornaliera.