L'Istituto, in primo luogo, riepiloga le novità in materia di congedo straordinario, introdotte dal D.L. 34/2020, riguardanti l'ampliamento:
- del numero di giorni indennizzati (da 15 a 30) fruibili dai genitori di figli fino a 12 anni
- del periodo di fruizione del congedo medesimo (dal 5 marzo al 31 luglio)
Alla luce del nuovo quadro normativo, l'Inps fornisce sul tema dei congedi per Emergenza Covid una serie di chiarimenti su questioni specifiche.
Periodi di congedo COVID-19 e conversione d’ufficio dei periodi di congedo parentale
A partire dal 29 marzo 2020, è stata rilasciata apposita procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19 e pertanto la conversione d'ufficio del congedo parentale ordinario e del prolungamento dello stesso congedo parentale interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020.
Le domande di congedo ordinario presentate successivamente, per periodi compresi tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020, non saranno convertite d'ufficio in congedo COVID-19, ma i lavoratori che abbiano presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, in attesa della proroga del congedo COVID-19 (per es., dal 4 al 17 maggio) potranno presentare una nuova domanda di congedo speciale che sostituirà la domanda presentata.
In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di congedo COVID-19, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo COVID-19 pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens verso l’Istituto.
Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19
La specifica procedura di presentazione di congedo COVID-19 utilizza la stessa procedura di “Domanda di congedo parentale”, all'interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell'altro genitore, è richiesto di opzionare la scelta di presentare domanda per il congedo COVID-19 o domanda per il congedo COVID-19 con figlio disabile oppure se si vuole proseguire con la presentazione della normale domanda di congedo parentale.
L’utente può visualizzare la lista di tutte le domande di maternità inoltrate all’Istituto mediante diversi canali telematici (on line, patronato, Contact Center Multicanale) cliccando sulla voce di menu “Consultazione domande”.
Compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Rilancio e del riscontro da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la corretta interpretazione del dettato normativo, l’Inps individua tre ipotesi di compatibilità/incompatibilità, in relazione alla presentazione o meno della domanda di fruizione del bonus e fermi restando il principio di alternatività tra le misure e l’arco temporale di riferimento (dal 5 marzo al 31 luglio):
- in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in cui all’interessato sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il medesimo può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.
Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992
L'Inps rammenta quanto previsto dal Decreto Rilancio sull'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, pari a ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.
Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro
Per la corretta gestione dei congedi COVID-19, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- MV2: congedo parentale riferito a figli di età non superiore a dodici anni
- MV3: congedo parentale riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata
- MV4: estensione dei giorni di permesso previsti dalla L. 104/92 con fruizione giornaliera
- MV5: estensione dei giorni di permesso previsti dalla L. 104/92 con fruizione oraria
Contatti
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