In caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione.
Per il periodo di sospensione o riduzione dell’attività nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile le domande devono essere state inviate entro il 15 luglio 2020.
Il datore di lavoro è poi tenuto a comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite (modello “SR 41” semplificato), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.