Bonus assunzioni al Sud

L’INPS fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo per le assunzioni effettuate al Sud.

L’INPS fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo per le assunzioni effettuate al Sud.

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

L’agevolazione spetta per l’assunzione di persone disoccupate, ossia prive di impiego, che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

In particolare , per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio.
Viceversa i lavoratori con almeno 25 anni di età al momento dell’assunzione, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Si ricorda al riguardo, che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

L’incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.

L’esonero può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’agevolazione è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi, non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione ed inoltre non è richiesto il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto; dopo una prima concessione, non è pertanto possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

L’Istituto chiarisce inoltre che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto ai 12 mesi previsti, e in particolare l’ultimo mese in cui si potrà fruire dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2019.

L’incentivo non è cumulabile con altri benefici all’assunzione di natura economica o contributiva.

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