A seguito dell'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dal 1° marzo 2022:
- non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e nuclei familiari orfanili (composti solo da minori non inabili o da maggiorenni inabili), per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
- continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di ANF e di Assegni familiari, riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.