10/11/2022
L’Istituto conferma, anche attraverso degli interessanti esempi, che l’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Di conseguenza le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, congedo parentale, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.
Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità, le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’esonero in trattazione, in quanto lo stesso troverà applicazione a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.