L’esonero contributivo in esame spetta per le assunzioni con:
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
- contratto di apprendistato;
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale
di soggetti beneficiari dell’ADI o del SFL.
Il medesimo esonero è altresì riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024.
L’assunzione agevolata deve ritenersi riferita ai lavoratori beneficiari del SFL o dell’ADI, e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.