La concessione del beneficio è subordinato al rispetto:
- dei principi di cui all’art. 31 del d.lgs. 150/2015;
- delle norme relative alla regolarità contributiva e a tutela delle condizioni di lavoro (DURC), art 1 commi 1175 e 1176 della legge 296/2006;
- dei requisiti specifici previsti dal D.L. n. 48/2023. Nello specifico, l’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 48/2023, prevede, nel caso di licenziamento effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario dell’SFL o dell’ADI, che il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito.
- degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della L. 68/1999.
L’efficacia dell’esonero contributivo in argomento è inoltre subordinata al rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis”.
Le imprese pertanto dovranno prestare attenzione al non superamento del limite finanziario di 300.000 euro complessivi nell'anno di assunzione del lavoratore e nei due esercizi finanziari precedenti.