Lo sgravio in oggetto è subordinato alla regolarità prevista dall'art. 1 , commi 1175 e 1176 della legge 296/2006 inerente le seguenti condizioni:
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l’adempimento degli obblighi contributivi;
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l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
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il rispetto degli altri obblighi di legge;
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il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per quanto riguarda, invece, i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015, si ritiene che gli stessi non siano applicabili allo sgravio contributivo in esame, fatta eccezione per quanto stabilito all’articolo 31, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in forza del quale “l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.