Lo sgravio è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.
Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati.
A partire dal 20 agosto 2013, lo sgravio contributivo può essere applicato anche:
- per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.
- per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Nelle ipotesi di cessazioni dello stato detentivo verificatesi prima del 20 agosto 2013, invece, continuerà a operare la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, L. n. 193/2000 (incentivo per ulteriori 6 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo).