Rinnovo SOA tardivo: no all’esclusione se si prova la diligenza
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato offre alcuni chiarimenti e spunti in materia di rinnovo dell’attestazione SOA.
Sintesi del caso
Un’impresa avvia tempestivamente l’iter di rinnovo dell’attestazione SOA, ben prima dei termini previsti dall’art. 16, comma 5, dell’Allegato II.12 del Codice Appalti ai sensi del quale « […] almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione».
Nonostante solleciti ripetuti da parte dell’impresa, l’organismo di attestazione SOA si dilunga nelle attività istruttorie, con conseguente stipula effettiva del contratto oltre il termine sopra indicato.
L’impresa si aggiudica l’appalto di lavori ma, per il TAR, l’aggiudicazione va annullata per violazione della richiamata norma di legge.
Il Consiglio di Stato (sez. V, sentenza 25 ottobre 2024, n. 8534) ribalta il verdetto, alla luce dei principi e considerazioni di seguito riportati.
La decisione
Secondo i giudici di Palazzo Spada, se l’operatore economico si attiva tempestivamente per il rinnovo della SOA e sollecita l’organismo di attestazione che si attarda nelle attività istruttorie, con modalità tali da dimostrare la propria diligenza, allora, anche in caso di superamento del termine prescritto dal richiamato art. 16, comma 5, dell’Allegato II.12 del Codice Appalti, l’impresa non va esclusa dalla procedura e, dunque, l’aggiudicazione in suo favore va considerata valida.
L’orientamento fatto proprio dalla pronuncia in commento, alla cui base vi è un’interpretazione della normativa volta ad agevolare la partecipazione alle procedure e la considerazione che l’impresa ha comunque ottenuto l’attestazione SOA, presuppone la dimostrazione da parte dell’impresa medesima di aver agito con diligenza.
Tale dimostrazione, nel caso deciso, ha a oggetto, tra gli altri, l’essersi, l’impresa, attivata per il rinnovo della SOA ben prima della scadenza del termine e l’aver sollecitato con diverse e-mail la conclusione delle attività istruttorie dell’organismo di attestazione.
Dunque, centrale per l’impresa la dimostrazione di aver agito diligentemente. A tal fine, ricorda il Consiglio di Stato, il messaggio di posta elettronica semplice ha «valore probatorio liberamente apprezzabile dal giudice».
Nel caso di specie, le e-mail di sollecito all’organismo di attestazione per la conclusione delle attività istruttorie per il rinnovo della SOA, unitamente agli altri elementi valutati, sono state considerate idonee a dimostrare la diligenza dell’impresa e a fondare il giudizio favorevole alla stessa.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8534 del 25 ottobre 2024 allegata e ai contatti riportati di seguito.
La sentenza è stata estratta dal sito https://www.giustizia-amministrativa.it/ dove è altresì consultabile. È escluso ogni utilizzo della documentazione per finalità commerciali.
Contatti
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Affari Legali e Statutari, tel. 02‑58370.240/319 - e-mail: appaltipubblici@assolombarda.it
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