Semplificazioni dal Fasciolo Virtuale dell’Operatore Economico 2.0

Esame delle semplificazioni per la verifica dei requisiti per partecipare ai bandi di gara introdotti con Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023

In linea con la digitalizzazione promossa dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici, la versione 2.0 del Fasciolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0) semplifica per stazioni appaltanti e operatori economici le attività relative alla verifica e comprova dei requisiti per partecipare ai bandi di gara.

 

Il FVOE 2.0 è infatti un repository dove sono collezionati i documenti utili delle imprese appaltatrici per la comprova dei requisiti, generali e speciali, di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.

 

Con la Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 (la “Delibera”), l'ANAC ha adottato il provvedimento in base all’ dall’articolo 24, comma 4, del Codice degli Appalti che indica le tipologie di dati da inserire nel FVOE, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la cui operatività si basa sull'interoperabilità delle banche dati pubbliche.

 

La Delibera, ha espressamente previsto che tramite il FVOE 2.0 le stazioni appaltanti debbano procedere al controllo relativo ai requisiti di partecipazione generali e speciali dell’operatore economico, dell’ impresa ausiliaria e del subappaltatore autorizzato, sia in fase di gara, sia in fase di esecuzione del contratto.

 

Pertanto, attraverso il FVOE 2.0 la stazione appaltante chiede direttamente alle Amministrazioni e agli Enti pubblici coinvolti (i.e. Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Registro delle Imprese) il rilascio dei certificati riguardanti le imprese partecipanti ai bandi di gara ai fini della comprova del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice degli Appalti.

 

Il principio è dunque quello, già consolidato, secondo cui le Amministrazioni non possono richiedere all’operatore economico, documenti che possono essere recepiti autonomamente da parte della atazione appaltante presso altre Amministrazioni.

 

A titolo esemplificativo, quindi, rispetto a documenti quali il casellario giudiziale dei soggetti indicati dall’art. 94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 o il casellario informatico ANAC, l’aggiornamento dei dati competerà all’operatore economico solo e nella misura in cui il certificato non sia più riferibile ai soggetti precedentemente indicati e quindi solamente nel caso di variazione dei soggetti che sono registrati a sistema, che debbono essere segnalate. Per il resto l’acquisizione o l’eventuale aggiornamento dei certificati di cui sopra compete alla stazione appaltante, che deve interfacciarsi direttamente con l’Amministrazione di competenza e verificare la documentazione.

 

Si segnala, per completezza, che all’interno degli allegati alla citata Delibera dell’ANAC sono indicati alcuni residuali documenti il cui caricamento, a comprova dei requisiti generali, rimane a carico dell’operatore economico. Si tratta di documenti non disponibili alle Pubbliche Amministrazioni, quali ad esempio quelli relativi alle misure di self cleaning adottati dall’impresa.

 

Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, alcune comprove possono essere fornite da enti certificatori tramite l’interoperabilità o resi disponibili direttamente da ANAC, ma è chiaro che i documenti il cui caricamento è a carico dell’impresa sono più numerosi, per l’evidente ragione che diverse informazioni o comprove sono nella disponibilità dell’operatore economico stesso. Ad esempio, la documentazione a comprova dell’aver eseguito servizi analoghi a quello oggetto di una gara dovrà essere caricata dall’impresa, in quanto nella sua disponibilità.

 

Il FVOE, come si prevede nella Delibera, è in costante aggiornamento nella sua implementazione così da consentire la verifica tramite interoperabilità di sempre più documenti e informazioni, perseguendo così gli obiettivi di semplificazione ed efficienza previsti dal Codice.

 

Si evidenzia al riguardo che la Delibera disciplina anche il funzionamento nel periodo intercorrente sino alla completa operatività del sistema:

 

a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE interfacciandosi con le amministrazioni di riferimento;

 

b) i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici;

 

c) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono all’ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell’assenza delle cause di esclusione dalle stesse accertate, ai fini dell’annotazione nel casellario informatico;

 

d) i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall’operatore economico  con le modalità previste dal sistema.

 

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 (consultabile, con i relativi allegati, al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-262-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-24-fvoe) e ai contatti riportati di seguito.

Contatti

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Affari Legali e Statutari, tel. 02‑58370.240/319 - e-mail:  appaltipubblici@assolombarda.it.

L’Associazione, in collaborazione con Assolombarda Servizi, affianca le imprese che desiderano partecipare a gare e appalti pubblici con un supporto operativo:

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