Legge Regionale n.7/2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo, l’occupazione"
Nuove disposizioni in materia di ambiente, governo del territorio ed edilizia.
Dal 20 aprile 2012 è in vigore la Legge Regionale n.7/2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo, l’occupazione”.
La legge interviene sui settori che reputa più strategici per lo sviluppo, con l’intento di promuovere le condizioni per una ripresa delle attività di impresa.
Tra le varie disposizioni introdotte, segnaliamo quanto di interesse per le imprese in materia di ambiente, governo del territorio ed edilizia:
- qualificazione come “attrezzature di interesse generale” delle sale cinematografiche realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative (art. 16);
- validità ed efficacia dei titoli abilitativi edilizi rilasciati entro il 30 novembre 2011, a patto che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012, per gli interventi di ristrutturazione edilizia “fuori sagoma”, oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011. Tale scelta risulta in contrasto con la prassi giurisprudenziale, secondo la quale le sentenze della Corte Costituzionale hanno effetti retroattivi, tranne che sugli interventi conclusi. Per questo motivo, si suggerisce una rapida conclusione dei lavori di ristrutturazione edilizia “fuori sagoma” in corso. Lo stesso articolo, inoltre, inserisce gli interventi di sostituzione edilizia “fuori sagoma” tra quelli di nuova costruzione, non di ristrutturazione (art. 17);
- facilitazione degli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall’amianto connessi, tuttavia, solo a funzioni residenziali, da realizzarsi senza titolo abilitativo ovvero previa comunicazione al Comune corredata da una relazione asseverata da un professionista abilitato (art. 19);
- agevolazioni per la valorizzazione degli immobili di proprietà regionale o anche di enti o società partecipate o comunque facenti parte del sistema regionale: individuazione, in sede di aggiornamento annuale del Piano territoriale regionale, degli immobili da alienare, delle funzioni insediabili e dei parametri urbanistici; promozione della costituzione di società o l’istituzione di fondi immobiliari, aventi lo scopo della valorizzazione, della riqualificazione urbana, della gestione, della manutenzione e della dismissione del patrimonio immobiliare regionale e di ogni altro soggetto pubblico, comprese le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere (art. 20);
- agevolazioni per la valorizzazione degli immobili comunali: piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in variante automatica al PGT (art. 21);
- incremento fino al 30% della volumetria per bonifiche in carico al proprietario non responsabile della contaminazione (art. 32 c. 2);
- impegno ad attuare ulteriori misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera estendendo la fattispecie dell' autorizzazione generale ad ulteriori attività rispetto a quelle ad oggi così regolamentate (art. 33);
- riduzione degli oneri istruttori per le procedure di VIA e verifica di VIA per aziende collegate alla rete SME (50%), per aziende registrate EMAS (50%) e per le attività certificate ISO 14001 (20%) (art. 34 c. 1);
- riduzione degli oneri (dal 20% al 30 %) per le istruttorie e i controlli in materia di Autorizzazione integrata ambientale per aziende collegate alla rete SME, per aziende registrate EMAS nonché per attività certificate ISO 14001 (art. 34 c. 2);
- individuazione dell’Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo in tutti i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, con compiti di redazione e aggiornamento del PUGSS (da approvare entro il 31 dicembre 2012, come previsto dalla L.R. n. 12/2005), del regolamento per l’uso del sottosuolo e del catasto del sottosuolo, e coordinamento per gli interventi infrastrutturali che interessano il sottosuolo (art. 39);
- istituzione del catasto del sottosuolo entro il 20 giugno 2012. Per agevolarne l’aggiornamento, tutti i soggetti che gestiscono infrastrutture presenti nel sottosuolo, entro il 30 giugno 2012, presentano la documentazione cartografica, su supporto informatico, dell’infrastruttura gestita, con l’indicazione dell’ubicazione e delle dimensioni della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. In caso di inosservanza sono previste sanzioni (tra 5 e 15 euro per ogni metro lineare di infrastruttura), nonché l’interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio (art. 42). Modalità di attuazione dei dispositivi da definire tramite delibere di Giunta regionale;
- obbligo di: installazione di condotti verticali per la fibra ottica in tutti gli edifici di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione; realizzazione di condotti tecnologici multifunzionali per la fibra ottica e per il trasporto dell’energia termica in tutte le aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale; adozione di modalità attuative funzionali ad ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza per la realizzazione di nuove infrastrutture per l’illuminazione di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Modalità tecniche di attuazione definite con decreto del dirigente del competente ufficio di Giunta regionale. Sono inoltre previste semplificazioni procedurali nel caso in cui, per la realizzazione di condotti tecnologici, sia necessario il passaggio attraverso il territorio di più amministrazioni pubbliche (art. 44);
- SCIA per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni elettroniche (art. 45).
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento