Contributo ANAC: sanabile il pagamento in ritardo
Una recente pronuncia aderisce all’indirizzo secondo cui l’esclusione per tardivo pagamento del contributo ANAC è sanabile mediante soccorso istruttorio.
Più nello specifico, secondo il TAR Lazio 19 settembre 2024 n. 16458 la norma che prescrive “l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizioni di inammissibilità dell’offerta” (art. 1, c. 67, L. n. 266/2005) va letta nel senso che il predetto versamento può essere anche tardivo, cioè successivo, rispetto alla presentazione dell’offerta, e dunque sanabile con il soccorso istruttorio.
Ciò alla luce dei principi e con gli effetti di seguito indicati.
I principi
Alla base dell’indirizzo fatto proprio dalla pronuncia in commento vi è la valorizzazione di alcuni principi cardine della disciplina della contrattualistica pubblica, anche di matrice euro-unitaria, fatti propri anche da una giurisprudenza del Consiglio di Stato e da ANAC (cfr. Bando tipo n. 1 – 2023 e relativa Relazione).
Tra i principi richiamati, vi è sicuramente il principio di massima partecipazione dei concorrenti che, specialmente alla luce della positivizzazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ad opera del Codice degli Appalti Pubblici (artt. 10 c. 2, 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023), preclude l’esclusione di operatori economici al di là delle ipotesi previste dalla legge e favorisce un approccio volto ad ampliare il più possibile la platea dei concorrenti.
Ancora, vengono in rilievo i principi di leale collaborazione delle parti e di risultato, in base ai quali un adempimento come quello in questione, “estraneo al contenuto dell’offerta”, non è “idoneo a violare il principio della par condicio tra i concorrenti” e pertanto “può essere tardivo ed è sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio.” (Cons. Stato, 7 settembre 2023, n. 8198).
Gli effetti
In termini pratici, l’indirizzo fatto proprio dal TAR Lazio in commento ha importanti corollari d’interesse per gli operatori economici.
In primo luogo, come accennato, in caso di mancato pagamento del contributo ANAC entro il termine di presentazione dell’offerta, l’operatore lo potrà pagare tardivamente attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, così rendendo ammissibile la propria offerta.
In secondo luogo, eventuali previsioni della legge di gara che attribuiscono al tardivo pagamento del contributo ANAC portata escludente devono ritenersi nulle e, per l’effetto, illegittimi i provvedimenti di esclusione del concorrente che, facendo ricorso al soccorso istruttorio, abbia versato il contributo ANAC dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla sentenza del TAR Lazio 19 settembre 2024, n. 16458 facendo riferimento ai contatti riportati di seguito.
Contatti
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Affari Legali e Statutari, tel. 02‑58370.240/319 - e-mail: appaltipubblici@assolombarda.it
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