Appalti pubblici: quando l'offerta può essere inviata con WeTransfer?

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato individua i pesupposti affinché l’invio dell’offerta tecnica tramite WeTransfer possa considerarsi legittimo.

Più nello specifico, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, qualora la piattaforma informatica scelta dalla Stazione Appaltante per l’invio dell’offerta tecnica presenti limiti di utilizzo che pregiudichino oggettivamente la possibilità per l’Operatore economico di inoltrare l’offerta entro i termini fissati dal bando, l’uso di uno strumento alternativo di trasmissione (quale, nel caso trattato, WeTransfer) può considerarsi legittimo.

I fatti

In estrema sintesi, dalla ricostruzione dei fatti emerge che l’Operatore economico non ha potuto caricare parte della propria offerta tecnica sulla piattaforma informatica adottata dalla Stazione Appaltante in quanto il “peso” del relativo file era superiore a quello ammesso dalla piattaforma stessa.

In assenza di un tempestivo aumento della “capienza” di caricamento file della piattaforma e di informazioni/supporto all’uso della piattaforma in favore dell’Operatore, lo stesso, per rispettare il termine ultimo di invio fissato dal bando, ha trasmesso la parte di offerta tecnica eccedente il limite di capienza della piattaforma tramite un link WeTransfer, inviato sulla PEC della Stazione Appaltante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile tale modus operandi facendo leva sui principi di risultato e fiducia, pienamente riconosciuti, valorizzati e promossi quali principi fondamentali dal nuovo Codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023), che impongono la definizione di regole procedurali secondo il massimo grado di semplificazione e celerità nonché l’esercizio, da parte delle Stazioni Appaltanti, dei propri poteri valutativi verso il perseguimento del miglior risultato possibile. Tali principi, a dire dei giudici, non possono essere «frustrati [dal]l’eccessiva rigidità della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all’eccessivo formalismo con cui la stazione appaltante ha gestito la gara».

Per l’effetto, di fronte ad oggettivi ostacoli o impedimenti per gli Operatori economici alla presentazione di offerte tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, in forza dei suddetti principi si può ritenere ammissibile il ricorso a strumenti “irrituali” quali l’invio su PEC di un link WeTransfer per trasmettere i documenti non trasmissibili tramite la piattaforma utilizzata per il resto dell’offerta.

Infine, si segnala come dalla pronuncia si evincano, da un lato, la tendenziale compatibilità tra l’invio di un link WeTransfer su PEC della Stazione Appaltante (sussistendone i presupposti) con il principio di segretezza delle offerta, nella misura in cui sia preservata la separatezza tra offerta tecnica e offerta economica; dall’altro lato, la valenza di quanto deciso anche con riferimento a gare e procedure avviate antecedentemente l’adozione del nuovo Codice appalti, poiché fondata sui principi, quelli di risultato e fiducia, da sempre «immanenti all’ordinamento dei contratti pubblici», oggi codificati all’interno del D.Lgs. n. 36/2023.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5789 del 1° luglio 2024 e ai contatti riportati di seguito.

Contatti

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Affari Legali e Statutari, tel. 02‑58370.240/319 - e-mail:  appaltipubblici@assolombarda.it

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