Nel presupposto che l'attività di crowdfunding sia svolta nel rispetto delle regole normative e che, effettivamente, l'istante non eserciti alcuna forma di controllo, coordinamento o collegamento diretto o indiretto sul prestatore di servizi di pagamento (che genera i cd. wallet, ove sono vincolate le somme versate dagli investitori prima di essere trasferite nei conti correnti dei titolari del progetto), né alcuna forma di gestione finanziaria degli investimenti, le operazioni sotto soglia di crowdfunding non sono soggette agli obblighi di comunicazione all'ARF.