Non rileva ai fini IVA il trasferimento di funzioni e di personale effettuati dalla casa madre estera a favore di una stabile organizzazione italiana, qualora l'operazione: non determini alcuna successione legale nei contratti in essere con la clientela e i fornitori, che restano in capo alla casa madre; si traduca, di fatto, nella rinegoziazione dei contratti di lavoro presso la nuova sede secondo la legislazione italiana, previa risoluzione dei contratti di lavoro presso la sede originaria.