Per fruire della riduzione dei termini di accertamento, la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente seppur indispensabile, non potendo avvalersi del beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, salvo non vi ricorrano in via volontaria; nel presupposto che il beneficiario dell'agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea.