Nel caso di errato assolvimento di IVA ordinaria con riferimento ad un'operazione assoggettabile a reverse charge, se l'imposta è stata effettivamente assolta (seppur irregolarmente) dal prestatore, il cessionario, fermo restando il diritto a detrazione, non ha l'onere di regolarizzare l'operazione, ma resta soggetto alla sanzione compresa tra 250 euro e 10.000, definibile mediante ravvedimento operoso. In tale evenienza resta per l'istante l'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni in oggetto tramite esterometro.