Nel caso di asseverazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, per lavori iniziati nel 2018 e in mancanza di un parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti che la data di presentazione della variante al permesso di costruire, si deve applicare la normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire (agosto 2018). Pertanto, l'istante non può accedere nè al Sismabonus né al Superbonus, tuttavia potrà fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR.