Il soggetto promotore e responsabile che ripartisce tra i partner, in base a quanto spettante, il contributo incassato è obbligato ad operare la ritenuta di cui all'art. 28, co. 2, del DPR n. 600/73 all'atto dell'erogazione, in quanto la natura di contributo permane anche in capo ai partner, poiché l'istante opera come mandatario in nome proprio per conto di tali soggetti.