Decreto Legge Rilancio – Incentivi fiscali per gli investimenti in startup e Pmi innovative
Alle persone fisiche che investono nel capitale sociale di startup e Pmi innovative è riconosciuta una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita, fino a un investimento massimo di 100.000 euro. L’agevolazione è alternativa a quella ordinaria del 30% ed è soggetta al regime “de minimis”.
Il decreto Rilancio1 (art. 38) introduce degli incentivi fiscali per le persone fisiche che investono in startup e Pmi innovative. Si tratta di incentivi soggetti al regime “de minimis”, alternativi a quelli già previsti dal D.L. 179/2012 (art. 29) per le startup innovative e dal D.L. 3/2015 (art. 4) per le Pmi innovative.
Investimenti in start up innovative
A decorrere dal 19 maggio 2020, le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più startup innovative possono beneficiare di una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita, in alternativa alla detrazione Irpef del 30% prevista dall’art. 29 del D.L. 179/2012 che resta confermata.
La detrazione si applica alle sole startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.
La detrazione è soggetta al regime “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione europea).
Il beneficio è riconosciuto anche nel caso di investimento attraverso azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in startup innovative.
L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese
Il termine di permanenza nella sezione speciale delle startup innovative, ordinariamente pari a 5 anni, è prorogato di 12 mesi. È però esclusa la possibilità di fruire, nel periodo di proroga, delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa vigente.
Attività di R&S commissionata a startup innovative
Il Decreto Rilancio apporta delle modifiche migliorative alla disciplina del credito d'imposta R&S, come riscritta dalla Legge di bilancio 2020, e in particolare alle regole di agevolabilità della cosiddetta ricerca "extra-muros". Viene infatti stabilito che, qualora un’impresa commissioni un’attività di R&S ad una startup innovativa, l’agevolazione potrà essere calcolata sul 150% della spesa sostenuta. In sostanza, la ricerca commissionata a startup innovative viene equiparata a quella commisisionata a università ed istituti di ricerca con sede in Italia2.
Per approfondimenti sulla nuova disciplina del credito d'imposta R&S si rinvia all'informativa "Legge di bilancio 2020 - Nuovo credito d’imposta per investimenti in R&S e innovazione tecnologica".
Investimenti in Pmi innovative
A decorrere dal 19 maggio 2020, le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Pmi innovative possono beneficiare di una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita, in alternativa alla detrazione Irpef vdel 30% prevista dall’art. 4 del D.L. 3/2015 che resta confermata. La detrazione si applica alle Pmi innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.
La detrazione è soggetta al regime “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione europea).
Il beneficio è riconosciuto anche nel caso di investimento attraverso azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in Pmi innovative.
L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Disposizioni attuative
Le regole attuative delle agevolazioni sono demandate ad un apposito Decreto del Mise, da emanare di concerto con il Mef entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL Rilancio (19 maggio 2020).
Note
1. D.L. 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato nel S.O. n. 21/L alla G.U. del 19 maggio 2020.
2. Legge di bilancio 2020, art. 1, c. 200, lett. c.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it
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