La Legge di bilancio 20201, nell’ambito del progetto di revisione del Piano nazionale "Impresa 4.0", riscrive completamente la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in R&S.
La nuova disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 3 del D.L. 145/2013 e se ne differenzia, innanzitutto, perché adotta ai fini del calcolo del beneficio il criterio volumetrico e non più quello incrementale, e inoltre perché amplia l’ambito delle attività ammissibili, consentendo di agevolare, oltre alle attività di R&S, anche le attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Il credito d’imposta è riconosciuto con aliquote agevolative e tetti massimi diversi a seconda della tipologia di attività svolta e, a differenza della precedente disciplina, è rateizzato in tre quote annuali di pari importo.
Come nella precedente disciplina, sono ancora previsti gli obblighi di certificazione dei costi agevolabili e di predisposizione della relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta. È stato introdotto, inoltre, un nuovo adempimento, prima non previsto, che consiste nell’invio di una specifica comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità che saranno definite da un apposito Decreto.
Di seguito, dopo aver delineato i profili temporali e soggettivi dell’agevolazione, descriviamo il credito d’imposta nelle sue diverse declinazioni a seconda dell’attività svolta (R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica), nonché le sue modalità di utilizzo e i relativi adempimenti documentali.