Credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno

Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è stato istituito dalla L. 208/2015 ed è riconosciuto alle imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023,  acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Per il 2024, il DL 124/2023 (art. 16), nell'ambito dell'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, ha previsto una nuova agevolazione (vd. "Credito d'imposta investimenti ZES unica").

Di seguito si riepiloga la disciplina del credito d'imposta Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015, applicabile agli investimenti effettuati  fino al 31 dicembre 2023.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione tutti i i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile e dalle dimensioni.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà.


Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale:

  • relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie;
  • destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.


Misura e modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta è attribuito, per le acquisizioni di beni effettuate dal 1° marzo 2017, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020:

  • per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Molise (2022) e Sardegna, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese;
  • per la Regione Abruzzo (e per la regione Molise fino al 2021), l'intensità massima dell'aiuto è pari al 30% per le piccole imprese, 20% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese.


Inoltre, la quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari - per ciascun progetto di investimento - a 3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese, 15 milioni di euro per le grandi imprese.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, a decorrere dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.

Modalità di accesso

I contribuenti che vogliono accedere al beneficio devono presentare telematicamente un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 


Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti "de minimis" e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
L’agevolazione, inoltre, è cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.