Quarto Conto Energia: aggiornamenti agli incentivi per l’energia elettrica prodotta da fotovoltaico

Alcune novità per la richiesta degli incentivi riconosciuti all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici a partire dal secondo semestre 2012.

Secondo semestre 2012: non si aprirà il registro grandi impianti

Il Quarto Conto Energia prevede che i grandi impianti1 vengano ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo stabiliti dal decreto relativo al Quarto Conto Energia.
Il  Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ,con un comunicato stampa,  fa sapere che, per raggiunti limiti di costo, non verrà aperta l'iscrizione al Registro Grandi impianti per il secondo semestre 2012.
Il GSE precisa che:

      • non ci saranno ripercussioni sui piccoli impianti i quali, salvo eventuali modifiche della normativa, potranno accedere agli incentivi per essi previsti;
      • ai grandi impianti già ammessi nelle precedenti graduatorie nei limiti di costo sarà  riconosciuta, se conformi alla normativa di riferimento, la tariffa incentivante vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto;
      • ai grandi impianti non iscritti nel Registro, entrati in esercizio nel 2012, gli incentivi potranno essere riconosciuti a decorrere dal 1 gennaio 2013. Questi impianti potranno fare richiesta di ammissione agli incentivi a partire dal 1° gennaio del 2013  e, ai fini della determinazione della tariffa spettante, sarà loro attribuita una data di entrata in esercizio convenzionale, il 1° gennaio 2013;
      • per i grandi impianti a concentrazione e quelli integrati con caratteristiche innovative, il riconoscimento degli incentivi non è subordinato all'iscrizione al Registro.

Requisiti necessari per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012

Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012, il soggetto responsabile deve integrare la documentazione da trasmettere al Gestore dei Servizi energetici (GSE), con i documenti seguenti:

      • certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
      • certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
      • certificato di ispezione di fabbrica relativo a: moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale; verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati, degli altri criteri riportati ai punti precedenti  e delle componenti di produzione UE che permettono la maggiorazione del 10% della tariffa incentivante2.

Requisiti necessari per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2012

Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni:

      • mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
      • consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
      • aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico;
      • consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
      • limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);
      • evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.

 

Note

1. Per grandi impianti si intendono  gli impianti realizzati su edifici se di potenza superiore a 1 MW, oppure gli impianti a terra non operanti in regime di scambio sul posto. Tutti gli impianti realizzati su edifici o aree delle Amministrazioni pubbliche sono piccoli impianti.

2. Come specificato a pag. 35 delle Regole Tecniche: "Successivamente alla fase transitoria e in concomitanza con l’entrata in vigore, al 30 giugno 2012, degli obblighi di certificazione previsti dall’articolo 11, comma 6, del Decreto saranno rivisti i criteri per il riconoscimento della maggiorazione, attribuendo valori specifici alle principali fasi di lavorazione dei moduli".

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