Fondo Kyoto: finanziamenti agevolati agli interventi che riducono le emissioni climalteranti

Parte il primo dei tre Cicli di programmazione del Fondo Rotativo di Kyoto con finanziamenti agevolati per gli interventi che contribuiscono alla riduzione delle emissioni climalteranti.

Sommario

  1. Il Fondo Kyoto
  2. Stanziamento
  3. Soggetti beneficiari
  4. Agevolazione
  5. Le banche
  6. Interventi finanziabili e ripartizione delle risorse
  7. Imprese
  8. Esco
  9. Costi ammissibili
  10. Massimali del finanziamento agevolato
  11. Ammontare del finanziamento agevolato
  12. Cumulabilità
  13. Modalità e termini per la presentazione della domanda

 

 

Il Fondo Kyoto

La legge finanziaria del 2007 ha istituito un fondo rotativo per il finanziamento di misure per la riduzione delle emissioni climalteranti in attuazione del Protocollo di Kyoto.
Successivamente il Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità per l'erogazione dei finanziamenti attraverso il cosidetto Decreto Kyoto e il successivo Decreto Allegati.
Il Fondo è gestito da Cassa depositi e prestiti (CDP).


Stanziamento

L’ammontare complessivo del fondo è di circa 600 milioni di euro distribuiti in tre Cicli di Programmazione ciascuno di 200 milioni di euro. Per il Primo Ciclo di Programmazione parte delle misure agevolate sono state affidate alla gestione delle Regioni, le rimanenti restano gestite a livello nazionale dal CDP.


Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del finanziamento a tasso agevolato:

  • imprese (tra cui le ESCO – Energy Service Company);
  • soggetti pubblici;
  • persone fisiche;
  • condomini;
  • persone giuridiche private (associazioni e fondazioni).


Agevolazione

L’agevolazione consiste nella concessione di finanziamenti a tasso agevolato (0,50% annuo) di durata massima di 6 anni per i soggetti privati e di 15 anni per i soggetti pubblici.
Il finanziamento agevolato concesso rappresenta una quota parte del costo totale del progetto, mentre la rimanente parte resta a carico del soggetto beneficiario attraverso strumenti propri o all’accesso al credito bancario.
Le percentuali di agevolazione riconosciute ai soggetti beneficiari sono:

  • 90% per i soggetti pubblici;
  • 70% per i soggetti privati;
  • 50% per la misura ricerca per tutti i beneficiari;
  • 100% per la misura gestione forestale sostenibile per tutti i beneficiari.

Alle ESCO spetta la percentuale di agevolazione riconosciuta in capo al proprietario del bene immobile oggetto dell’intervento per cui è presentata la domanda.

Il beneficio di cui possono godere le imprese non può superare la quota di aiuto di stato definita "de minimis".


Le banche

Il soggetto beneficiario sceglie, in sede di compilazione della domanda di ammissione, una banca tra quelle aderenti alla Convenzione relativa al Fondo Kyoto tra CDP e ABI il cui elenco è disponibile sul sito di CDP.
Le Banche Aderenti svolgono le seguenti attività:

  • producono la fideiussione bancaria per conto dei soggetti beneficiari;
  • possono concedere un finanziamento per la quota parte del costo totale del progetto non coperta dal finanziamento agevolato;
  • raccolgono la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento;
  • stipulano il contratto di finanziamento; raccolgono la documentazione a supporto delle richieste di erogazione.

 

Interventi finanziabili e ripartizione delle risorse

Possono essere agevolati esclusivamente i nuovi investimenti in beni immobili, in motori elettrici, in processi industriali, in ricerca e sviluppo, in gestione forestale sostenibile realizzati in data successiva al 22 aprile 2012.
Sono state individuate complessivamente 7 misure: 3 di queste sono gestite a livello regionale, le rimanenti 4 sono gestite a livello nazionale da CDP.

La gestione delle risorse, in Regione Lombardia, è affidata a CESTEC SPA . Le misure e la relativa ripartizione delle risorse in Lombardia sono le seguenti:

  • misura microcogenerazione1 diffusa con 3.000.000 euro;
  • misura rinnovabili2 con 1.060.000 euro;
  • misura usi finali3 con 16.850.000 euro.

 

Le misure gestite a livello nazionale da CDP e la relativa ripartizione delle risorse sono le seguenti:

  • misura motori elettrici4 con 15.000.000 euro;
  • misura protossido di azoto5 con 5.000.000 euro;
  • misura ricerca con 5.000.000 euro6;
  • misura gestione forestale sostenibile7 con 35.000.000 euro.

E’ possibile presentare un unico progetto di investimento che contempli l’integrazione di più interventi, comunque combinati, da realizzarsi nello stesso sito, utilizzando il "sistema integrato".

 

Imprese

Le imprese possono beneficiare di tutte le misure citate al paragrafo precedente ad eccezione della misura relativa alla gestione forestale sostenibile.
Per quanto riguarda la misura rinnovabili le imprese non possono beneficiare dell’agevolazione per l’installazione di impianti solari termici.


Le imprese che intendono richiedere il finanziamento agevolato devono, alla data di presentazione della domanda:

  • essere già iscritti al registro delle imprese;
  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel pieno esercizio dei propri diritti e non sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
  • i soggetti obbligati, devono aver depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci su base annuale.

 

ESCO

Le ESCO possono presentare:

  • domanda per le misure a cui ha accesso il proprietario del bene immobile oggetto dell’intervento e per il quale è presentata la domanda stessa;
  • più domande a valere sulla stessa misura compresi i sistemi integrati, purché riferite a  beni immobili diversi tra loro e appartenenti  rispettivamente a diversi soggetti proprietari sia pubblici che privati.

 

Le ESCO che intendono richiedere il finanziamento agevolato devono, alla data di presentazione della domanda:

  • essere in possesso di Certificato camerale dal quale risulti che la società opera anche in veste di ESCO;
  • essere già iscritta nel registro di imprese;
  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
  • aver depositato presso il registro delle imprese, limitatamente ai soggetti obbligati, almeno due bilanci si base annuale;
  • essere in possesso di Atto di concessione su beni immobili di proprietà di soggetti pubblici;
  • essere in possesso di Contratto di gestione su beni immobili di proprietà degli altri soggetti diversi dai soggetti pubblici;
  • fornire una copia conforme all’atto di concessione o del contratto oppure
  • fornire una dichiarazione autocertificata nei modi di legge rilasciata dal soggetto concedente, pubblico o privato, attestante la concessione o al contratto e dei dati relativi al bene immobile oggetto dell’intervento.


Costi ammissibili

Concorrono alla determinazione del finanziamento solo le voci di costo seguenti:

  • progettazione di sistema compresa l’eventuale realizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibilità strettamente necessari per la progettazione degli interventi. Tali costi sono riconosciuti nella misura massima dell’8% del totale generale dei costi ammissibili;
  • costi delle apparecchiature comprensivo delle forniture di materiali e dei componenti   strettamente necessari alla realizzazione dell’intervento;
  • costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’impianto, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della «Misura usi finali», i costi strettamente necessari al montaggio e assemblaggio delle tecnologie installabili;
  • costi di installazione, compresi avviamento e collaudo.

 

Massimali del finanziamento agevolato

I massimali del finanziamento agevolato e i costi unitari massimi ammissibili, al netto dell’IVA, vengono calcolati in modo diverso, a seconda della misura.


Ammontare del finanziamento agevolato

L’ammontare del finanziamento agevolato viene calcolato come valore minimo tra:

 

  • il massimale di finanziamento agevolato fissato per ciascuna misura, definito sulla base di standard di costo per scaglioni di potenza o di superficie nonché di limiti massimi per singolo progetto;
  • il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili;
  • il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato richiesto, in funzione della capacità di autofinanziamento del soggetto richiedente.

 


Cumulabilità

I benefici del Fondo Kyoto sono cumulabili con i seguenti incentivi e tariffe:

  • incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali i Certificati Verdi e agli incentivi previsti dal Decreto8 che rivede gli incentivi all'energia prodotta da rinnovabili di marzo 2011;
  • tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, il Terzo e il Quarto Conto Energia;
  • incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti da fonti di energia rinnovabili con potenza nominale non inferiore a 5 MWe da impianti previsti da progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifico approvati dal Comitato  competente.

 


Modalità e termini per la presentazione della domanda

I soggetti interessati a richiedere il finanziamento agevolato devono accreditarsi presso la sezione dedicata a questo bando del sito di Cassa depositi e prestiti a partire dal  2 marzo 2012.
Le domande di ammissione e la relativa documentazione possono essere presentate dal giorno 16 marzo 2012 fino a esaurimento risorse e, comunque, non oltre il 14 luglio 2012.
Le domande presentate vengono esaminate seguendo l'ordine del protocollo telematico attribuito dall'applicativo web.
L'ammontare dei Planfond e i relativi utilizzi vengono pubblicati sul sito di CDP. Le risorse assegnate si ritengono esaurite nel momento in cui sono stati perfezionati i contratti di finanziamento per un valore pari alle risorse stesse.

Se la misura di cui si richiede il finanziamento è gestita a livello regionale, la domanda di ammissione al finanziamento corredata degli allegati richiesti con frontespizio applicato all'esterno del plico deve essere inviato a mezzo plico raccomandato A.R. o "Raccomandata 1" con prova di consegna all'indirizzo:

FONDO KYOTO
Cestec SpA - Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività delle Piccole e Medie Imprese Lombarda
c/o CDP SpA
Vis Goito, 4 - 00185 ROMA

Se la misura di cui si richiede il finanziamento è gestita a livello nazionale, la domanda di ammissione al finanziamento corredata degli allegati richiesti con frontespizio applicato all'esterno del plico deve essere inviato a mezzo plico raccomandato A.R. o "Raccomandata 1" con prova di consegna all'indirizzo:

FONDO KYOTO
CDP SpA
Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Ogni plico deve contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda di ammissione al finanziamento agevolato con la relativa documentazione in formato cartaceo in originale. Non è ammessa la consegna a mano dei plichi.

 

Note

 

1. Installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico, di nuova costruzione e con potenza nominale fino a 50 kWe (elettrici), che utilizzano le seguenti fonti energetiche: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.

2. Installazione di impianti di piccola taglia e di nuova costruzione per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore che devono rientrare in una delle seguenti tipologie:

  • impianti eolici con potenza nominale compresa tra 1 kWp e 200 kWp;
  • impianti idroelettrici con una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 200 kWp;
  • impianti solari termici con superficie d’apertura non superiore a 200 m²;
  • impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica compresa tra 50 kWt e 450 kWt;
  • impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp.


3. Risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Sono ammessi investimenti per singolo intervento:

  • sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
  • I. per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kW elettrici, alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;
    II. per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia (quantità di energia che un sistema termodinamico può scambiare con l'ambiente) fino a 1 MW termico;
    III. impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MW elettrici alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.

4. Sostituzione di motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kW elettrici, con motori ad alta efficienza.

5. Interventi sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali.

6. Attività di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile cfr. art. 11 del Decreto Kyoto.

7. Attività di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile cfr. art. 11 del Decreto Kyoto.

8. Decreto legislativo n. 24 del 3 marzo 2011, articolo 24.

 


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