Elettrivori - Dichiarazione 2025 apertura del Portale CSEA

Il 1° ottobre CSEA ha aperto il Portale telematico per la dichiarazione di impresa elettrivora 2025.

La Cassa dei Servizi Energetici e Ambientali (di seguito CSEA) dal 1° ottobre ha abilitato il Portale telematico per la raccolta delle dichiarazioni e la successiva pubblicazione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità 2025 (così disposto dal art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 20231 e dalla Delibera Arera 619/2023/R/eel e s.m.i.).

Per accedere al sistema telematico è possibile seguire questo percorso: sito di CSEA  - “Portali esterni”  “Energivori”  “Portale Elettrivori” o tramite il link diretto: energivori.csea.it.

Le imprese che hanno già effettuato in passato altre dichiarazioni potranno accreditarsi con le utenze precedenti, mentre per le altre imprese sarà necessario registrarsi prima di poter iniziare la dichiarazione.

IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2024

Per questa tipologia di imprese, il Portale rimarrà aperto dal 1° ottobre 2024 e fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2024. Scaduto questo termine bisognerà aspettare l'apertura della piattaforma in sessione suppletiva.

Per iniziare la dichiarazione 2025 sarà necessario selezionare il link "IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2024 – Compila la dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2025".

IMPRESE NEO COSTITUITE 

Per queste imprese il Portale rimarrà disponibile dal 1° ottobre 2024 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2024. Anche in questa casistica, scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, sarà possibile accedere alla Piattaforma solo in sessione suppletiva secondo le relative modalità.

Per la presentazione della dichiarazione è necessario selezionare: "IMPRESA COSTITUITA NEL 2024 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2024, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2025".

Le imprese inserite in questa categoria dovranno produrre anche la seguente documentazione:

  • dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici elaborate dall'impresa per l’annualità 2024 (da presentare a CSEA);
  • dichiarazione in cui l'impresa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A della Delibera di ARERA, in particolare entro novembre 2025 dovrà trasmettere copia della dichiarazione IVA dell’anno 2024 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato (CSEA invierà questa richiesta tramite Portale);
  • relazione contenente modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2024, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti (da allegare contestualmente alla dichiarazione)
  • relazione contenente modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2024, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre 2020 di Arera), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione (da allegare contestualmente alla dichiarazione).

Al termine del primo anno di attività CSEA effettuerà una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione.

ARERA - INTEGRAZIONI URGENTI SULLE GREEN CONDITIONALITIES

Attraverso la Delibera 378/2024, l'ARERA ha introdotto d'urgenza le modalità operative e i termini che impongono alle imprese elettrivore di dichiarare annualmente le azioni intraprese per soddisfare i requisiti previsti dalle green conditionalities. Inoltre, è stato definito un meccanismo di recupero degli incentivi concessi alle aziende che non rispettano gli obblighi.

Dichiarazione Iniziale dell'impresa

A partire dal 2025, ogni impresa elettrivora è tenuta a specificare, nella propria dichiarazione sul Portale CSEA, come intende soddisfare gli obblighi relativi alle green conditionalities relativi all'anno di riferimento della dichiarazione "n" (ad esempio dichiarazione 2025 → condizioni green 2025). Inoltre, è importante sottolineare che per ciascun anno può essere scelta un’unica modalità per l’adempimento alle green conditionalities, è modificabile entro il 31 dicembre dello stesso anno attraverso il processo di rettifica della dichiarazione predisposto da CSEA. Gli impegni assunti dovranno essere portati a termine nei tempi previsti, indipendentemente dalle scelte effettuate per gli anni successivi.

→ Dichiarazione elettrivori 2024
In via eccezionale per l'annualità 2024, le imprese dovranno specificare, all'interno della dichiarazione per l'anno 2025 presentata sul Portale CSEA, la modalità adottata per l'anno precedente ("n-1" → 2024), selezionandola tra le tre opzioni indicate. Una sezione dedicata è stata appositamente creata nel portale CSEA a tal fine. Le imprese che non presenteranno la dichiarazione per il 2025 riceveranno un modulo da compilare, sottoscrivere e restituire a CSEA entro il 31 dicembre 2024, indicando la modalità scelta per l'anno 2024.


Tempistica e modalità verifiche

Entro il 30 aprile dell'anno "n" (es. "n"→ 2025), CSEA trasmette a ENEA l'elenco delle imprese che richiedono le agevolazioni. 

Entro il 30 giugno dell'anno "n" (es. "n"→ 2025) ENEA comunica a CSEA gli esiti delle verifiche sulla presenza delle diagnosi nel proprio portale.

Entro il 31 gennaio dell’anno "n+1" (es. "n+1" → 2026) CSEA provvede a trasmettere a ENEA, a ISPRA e al GSE l’Elenco energivori dell’anno n (es. "n"  2025) di agevolazione comprensivo della scelta della modalità per l’adempimento delle green conditionalities, nonché l’indicazione delle imprese che potrebbero avvalersi della facoltà di cui all’articolo 3, commi 5 o 6, del decreto-legge 131/20231.

Inadempienze e sanzioni

In caso di riscontro, da parte di ENEA, GSE e ISPRA, di inadempienze alle disposizioni del Decreto del 10 luglio 2024, a seguito di verifiche condotte nel rispetto del principio del contraddittorio, ENEA provvederà a trasmettere a CSEA un elenco dettagliato delle imprese inadempienti, indicando per ciascuna di esse il periodo di mancato adempimento e/o l’importo e le informazioni necessarie al calcolo delle agevolazioni da rimborsare, distintamente per le casistiche previste dalla norma. CSEA, attraverso una PEC, provvederà quindi alla revoca totale o parziale dell'agevolazione.

Per la revoca totale l’impresa verrà esclusa anche dall’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità in relazione alla quale l’impresa ha assunto l’impegno ad adempiere agli obblighi.

In caso di revoca parziale, CSEA comunica all'impresa, tramite PEC, l'importo da rimborsare entro 45 giorni, indicando le modalità di pagamento. Il mancato o il parziale rimborso entro la scadenza, unitamente alla mancata regolarizzazione della posizione entro 60 giorni dalla comunicazione di CSEA, comporta l'esclusione definitiva dall'elenco e la revoca delle agevolazioni già ottenute, con obbligo di restituzione delle stesse. L'impresa non potrà più essere inserita in futuro nell'elenco.

Esclusivamente alle imprese che hanno scelto di realizzare gli interventi individuati nella diagnosi energetica, al termine dell'anno di riferimento della dichiarazione, sarà effettuato un controllo sulla reale attuazione degli investimenti previsti. In assenza di qualsiasi investimento, CSEA provvederà alla revoca totale dell'agevolazione concessa, mentre se entro la scadenza l'azienda non ha ancora investito un terzo del totale previsto, ma ha comunque iniziato i lavori, ENEA segnala a CSEA questo ritardo parziale. CSEA chiederà all'azienda di restituire il doppio della differenza tra l'importo dovuto e quello effettivamente investito, seguendo le regole per la revoca parziale. Se l'azienda, in questa situazione, non rispetta le altre condizioni del Decreto del 10 luglio 2024, dovrà pagare l'importo indicato all'articolo 8, comma 1 lettera a) dello stesso decreto, ma al netto di quanto già versato in precedenza.

Indicazioni Generali

E' fondamentale, in questa fase preliminare essere certi di possedere i requisiti richiesti dalla normativa in vigore, qualora i dati non soddisfino questi criteri non sarà possibile inviare la dichiarazione.

Al termine del processo di caricamento e invio della dichiarazione il sistema trasmetterà una PEC che ha la sola funzione di attestare la conclusione del procedimento, non il buon esito dei controlli, CSEA, infatti, effettuerà successivamente i controlli di legittimità e coerenza.

Per determinare la veridicità dei dati inseriti, CSEA effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese, infine, entro il 18 dicembre 2024 pubblicherà sul proprio sito l'elenco delle imprese dichiarate a "forte consumo di energia elettrica" 2025.

ONERI ISTRUTTORI DA VERSARE A CSEA

A copertura delle spese di gestione sostenute da CSEA. è previsto un contributo in quota fissa. Per le dichiarazioni 2025 Arera ha fissato le seguenti quote:

 50 € per le imprese che hanno presentato la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
• 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il termine per il pagamento di questi oneri è di 15 giorni dal momento della presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo agevolativo. Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l’acquisizione dell’Avviso di pagamento analogico.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, relativamente all’annualità di competenza.

Note

1. Articolo 3, commi 5 o 6, del decreto-legge 131/2023: Comma 4: si riferisce alle imprese imprese classificate come "a rischio rilocalizzazione" che sono state in grado di coprire una percentuale dei propri consumi energetici elettrici utilizzando fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, come definito dal Decreto. A tali imprese è riconosciuta l'applicazione di un'aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria prevista per la loro classe di appartenenza. Comma 5: tale disposizione si applica alle imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni per i consumi elettrici negli anni 2022 ovvero 2023 e che sono in grado di dimostrare di coprire una quota dei propri consumi energetici attraverso l'utilizzo di fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, secondo le modalità definite dal Decreto. A queste imprese è riconosciuta l'applicazione di un'aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria prevista per la loro classe di appartenenza.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti energia:

Sede di Milano: tel. 02.58370.431/511/626, e-mail: .
Sede di Pavia: tel. 0382.37521, e-mail: .

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