Aggiornamento delle regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia
Il Gestore dei Servizi Energetici, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha aggiornato le regole applicative per accedere alle tariffe incentivanti alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi.
Alcune novità per le regole di accesso al Quarto Conto Energia
Le principali novità, recepite nelle Regole applicative per l'accesso agli incentivi del Quarto Conto Energia, sono le seguenti:
- limitazioni per impianti installati su aree agricole;
- aggiornamento della documentazione da allegare per la richiesta di incentivazione;
- nuove disposizioni per la presentazione della Certificazione antimafia;
- obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici.
Limitazioni per gli impianti installati su aree agricole
Gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non possono accedere agli incentivi statali1 ad eccezione degli impianti:
- realizzati e da realizzare sui terreni nella disponibilità del demanio militare;
- aventi moduli collocati a terra in aree classificate agricole alla data del 25 marzo 2012, che hanno conseguito il titolo abilitativo2 sempre entro il 25 marzo 2012 e che sono entrati in esercizio entro il 21 settembre 2012.
Queste due tipologie di impianti devono comunque rispettare le limitazioni3 seguenti:
- non devono superare 1 MW di potenza installata, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
- non devono occupare più del 10% della superficie del terreno agricolo del proponente.
Aggiornamento della documentazione da allegare per la richiesta di incentivazione
L’elenco puntuale e aggiornato di tutta la documentazione da allegare per la richiesta dell’incentivo è disponibile al paragrafo 4.2 delle Regole Applicative.
Le principali integrazioni riguardano:
- l‘obbligo di certificato di garanzia di 10 anni per i moduli di impianti fotovoltaici realizzati su edifici, pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, a partire dal 29 maggio 2012;
- l’obbligo di iscrizione dei produttori dei moduli a sistemi/consorzi per lo smaltimento degli stessi a fine vita utile ed in possesso di determinati requisiti tecnici e finanziari, a partire dal 1 luglio 2012;
- l’obbligo di certificazione di sistema per i produttori di moduli (sistema di gestione della qualità, sistema di gestione della salute e sicurezza, sistema di gestione ambientale), a partire dal 1 luglio 2012;
- l’obbligo di certificazione del processo produttivo in fabbrica (Factory inspection) per moduli e inverter, a partire dal 1 luglio 2012.
In particolare, in riferimento all’obbligo di iscrizione a consorzi per lo smaltimento dei moduli fotovoltaici per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012, si comunica che è previsto un periodo transitorio di 6 mesi per adeguarsi pienamente ai requisiti previsti dalle regole con effetto retroattivo a partire dal 1° luglio.
Viene chiarito che le modalità di riconoscimento previste per la maggiorazione della tariffa incentivante fino al 30 giugno 2012, risultano estese fino alla conclusione del Quarto Conto Energia.
Nuove disposizioni per la presentazione della Certificazione antimafia
Il GSE procederà d’ufficio a richiedere alla Prefettura l’informazione antimafia, fermo restanti le cause di esenzione4.
Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici
Il Decreto Legislativo5sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili pubblicato a marzo 2012 chiarisce l’obbligo di utilizzo di energia da fonte rinnovabile per le nuove costruzioni e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti6 determinando la potenza da installare che è funzione della superficie dell’edificio.
Nel caso in cui si volesse assolvere all’obbligo con l’utilizzo del fotovoltaico allora l’energia incentivata non sarà tutta quella prodotta dall’impianto, ma solo quella generata dalla quota potenza eccedente la quota d’obbligo da installare.
La tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Note
1. Come definito all'articolo 65 della Legge 27/2012 (Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2102, coordinato con la Legge di conversione del 24 marzo 2012).
2. Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente rilascia l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione.
Nel caso di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione dell'ente comunale competente, senza che siano intervenuti specifici dinieghi e senza che si siano verificate le cause di sospensione di detto termine di 30 giorni, per motivi, ad esempio, dovuti alla necessità di acquisire atti di competenza dello stesso Comune o la Convocazione di Conferenza dei servizi.
Costituisce titolo abilitativo anche la Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 del Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007.
3. Sono le condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011.
4. Questa modifica recepisce la Legge 35 del 4 aprile 2012.
5. Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, comma 4 dell'articolo 11.
6. Si definisce edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante :
- edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
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