L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti, con la nota n. 148 del 10/01/2020, in risposta ad un quesito proposto da un Ispettorato Territoriale, in merito alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell’offerta conciliativa (entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento” ovvero entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento - cfr. art. 6, comma 1, Legge n. 604/1966).
In particolare è stato richiesto all'INL se, a fronte di un’offerta conciliativa proposta ai sensi dell’articolo 6 d.lgs. 23/2015 molto al ridosso della scadenza del termine ivi previsto, l’Ispettorato territoriale adito quale sede di conciliazione 1 possa convocare le parti ed eventualmente concludere la procedura successivamente alla scadenza di detto termine.