Domande & Risposte
Si, ha diritto a fruire di tale istituto secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento applicato in azienda, in funzione del rimando previsto dall’art. 27 CCNL Dirigenti.
L’art. 90 prevede la concessione di part time specificamente connesso al “post maternità”, al fine di permettere ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età.
In questa fattispecie, le aziende sono obbligate contrattualmente (fino al massimo del 3% di tutti i lavoratori dell'azienda) ad accogliere le richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time.
Nel caso di aziende da 20 a 33 dipendenti non ci potranno essere più di 1 part time post maternità, questo per esigenze lavorative e di gestione. In caso di più domande, il datore di lavoro darà priorità alle domande presentate prima.
La richiesta di trasformazione a part time per maternità dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e deve indicare il periodo per il quale si richiede la riduzione dell'orario di lavoro.
L’art. 74-ter del CCNL Industria Alimentare prevede a favore dei dipendenti delle aziende del comparto una copertura assicurativa per il rischio vita.
La copertura assicurativa riguarda un importo assicurato in caso di decesso in costanza di rapporto di lavoro, pari ad euro 30.000, a beneficio degli eredi legittimi del dipendente deceduto individuati ai sensi dell’art. 536 del Codice Civile.
A tale scopo è stata costituita una Cassa Rischio Vita, attiva da ottobre 2010 che opera in convenzione con primarie Compagnie di Assicurazione.
In applicazione di tale norma contrattuale, a decorrere dal 1° luglio 2010 tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL Industria Alimentare sono tenuti ad iscrivere ogni lavoratore dipendente alla Cassa nonché a versare un contributo pari a 2 euro mensili per ogni lavoratore dipendente (complessivamente 24 euro/anno), oltre ad una quota associativa una-tantum di 3 euro per ogni dipendente, a suo tempo versata entro il 16.12.2010. Con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro ed alle assunzioni nel corso del mese il contributo mensile di 2 euro non va riproporzionato su base giornaliera, ma è dovuto per intero.
La mancata iscrizione con regolare versamento del contributo mensile comporta la responsabilità diretta dell’obbligo (di pagamento del capitale assicurato, pari ad euro 30.000), a carico dell’impresa che è comunque tenuta a garantire gli eredi nel caso di verificarsi dell’evento, decesso del dipendente in costanza di rapporto.
L’istituto inerente tale copertura assicurativa non è cumulabile con trattamenti analoghi o equivalenti già operanti a livello di singola azienda.
Per eventuali contatti con la Cassa Rischio Vita si segnalano i seguenti riferimenti: sede Uffici via Torino n. 6 – 00184 Roma; tel. 06-47824858; e-mail info@cassavita.it; sito internet www.cassavita.it.