Il Ministero del Lavoro, premettendo quanto già chiarito con la circolare n. 15 del 2013, ha fornito dei chiarimenti, con la risposta all’interpello presentato da Confindustria, sui seguenti punti in merito alla corretta interpretazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 che ha disciplinato, per il l'anno 2013, la c.d. retribuzione di produttività:
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se possa ritenersi corretto applicare il regime fiscale agevolato “sulle quote di retribuzione, con eventuali maggiorazioni, che saranno erogate come controprestazione di prestazioni orarie “diverse” (…) ossia svolte a seguito delle modifiche all’orario apportate in azienda come diretta conseguenza dell’applicazione del patto territoriale”;
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se sia possibile applicare l’agevolazione fiscale “anche a patti aziendali precedenti all’emanazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 e risalenti nel tempo e che non abbiano istituito veri e propri premi di produttività o di rendimento, basati sul raggiungimento di obiettivi prefissati”;
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se, nel caso di patti aziendali, le imprese possano applicare il beneficio della detassazione “sulle quote di retribuzione, con eventuali maggiorazioni che saranno erogate come controprestazione delle prestazioni orarie svolte in esecuzione del patto aziendale, identificando pertanto – quale indicatore quantitativo del miglioramento della produttività in senso lato – la modifica dell’orario attuata in azienda”.