Corte Europea di Giustizia - lavoratori itineranti e orario di lavoro durante gli spostamenti

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che per i lavoratori senza sede fissa, il tempo di trasferimento dal domicilio al primo cliente della giornata e viceversa costituisce orario di lavoro.

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza alla causa C‑266/14 del 10 settembre 2014, ha ritenuto che l’articolo 2, punto 1, della Direttiva Europea n. 2003/88, sull’organizzazione dell’orario di lavoro, debba essere interpretato nel senso che costituisce «orario di lavoro» il tempo che lavoratori itineranti, ossia lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, impiegano per spostarsi dal loro domicilio al primo cliente e dall’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro al loro domicilio.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'Area Sindacale, tel 02.58370.732/340/209/733, fax 02.58370372, email sind@assolombarda.it.

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci

Azioni sul documento

Argomenti

Appuntamenti
2 Dic

Il punto sulle novità del DDL Lavoro

hh 10:00 - 11:00

4 Dic

Move More! Salute e movimento nei luoghi di lavoro

hh 17:00 - 19:00

9 Dic

Tea Time con l'avvocato - Prevenzione delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro

hh 16:00 - 18:00

Risoluzione e conciliazione nel rapporto di lavoro dirigenziale

Risoluzione e conciliazione nel rapporto di lavoro dirigenziale

Le conciliazioni in sede sindacale - Webinar 25 maggio 2023

Le conciliazioni in sede sindacale - Webinar 25 maggio 2023

Imprese e Welfare. Preferenze e azione collettiva in Italia e in Europa

Imprese e Welfare. Preferenze e azione collettiva in Italia e in Europa

Il Rinnovo del CCNL Chimico Farmaceutico. Federchimica e Farmindustria incontrano le aziende di Assolombarda

Il Rinnovo del CCNL Chimico Farmaceutico. Federchimica e Farmindustria incontrano le aziende di Assolombarda