Tutte le imprese
Credito d'imposta, Fondo perduto
7 novembre 2021
31 dicembre 2024
Il Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 ha introdotto due nuove misure a favore delle imprese del settore turistico finalizzate alla sostenibilità ambientale e alla riqualificazione delle strutture ricettive.
Come previsto dalla Misura M1C3.4, investimento 2.1, del PNRR, per aumentare la qualità dell’ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione e all’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane, per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 sono previsti a favore delle imprese turistiche :
Il Ministero del Turismo, con un avviso pubblico del 23 dicembre 2021, ha definito le modalità applicative per usufruire degli incentivi, individuando l’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione e le modalità di utilizzo dei benefici.
Gli interventi agevolabili sono stati invece dettagliati nel provvedimento pubblicato il 4 febbraio 2022.
L’attribuzione degli incentivi avverrà secondo l’ordino cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l’incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.
Possono beneficiare delle due misure agevolative:
L’impresa deve possedere i requisiti per il riconoscimento del beneficio al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto spettano con riferimento alle spese sostenute per eseguire i seguenti interventi:
Tale elenco è stato integrato con successivo avviso dell’11 febbraio 2022, che ha incluso tra le spese agevolabili anche gli impianti fotovoltaici.
I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2024.
Gli interventi agevolabili devono essere inoltre:
Il credito d’imposta è pari fino all’80% delle spese ammissibili sostenute - in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 del TUIR - per la realizzazione degli interventi agevolabili.
La disposizione è applicabile anche agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi il 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.
Agli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 79, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, in merito al credito d’imposta riqualificazione/miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
Il credito d’imposta:
Inoltre, non operano i limiti annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali (2.000.000 dal 2021) e dei crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi (250.000 euro).
Il Ministero del Turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e del relativo ammontare, unitamente a quello del contributo a fondo perduto.
Il contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute, è concesso per un massimo di 40.000 euro, aumentabile, anche cumulativamente:
Il limite massimo del contributo, ricorrendo tutte le predette condizioni, è di 100.000 euro.
Il bonus è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, previa domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fronte della presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da banche/ assicurazioni/intermediari finanziari o di cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti/con bonifico/in assegni circolari/ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.
Il riconoscimento del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non tassazione ai fini IRPEF/IRES/IRAP, non ecceda l’importo dei costi sostenuti.
Le istanze per il riconoscimento delle agevolazioni dovranno essere trasmessa telematicamente attraverso una apposita piattaforma informatica online..
Il Ministero del Turismo, con avviso pubblicato il 16 febbraio 2022, ha stabilito la tempistica di avvio e accesso alla piattaforma per la presentazione delle istanze.
In particolare:
Dall'apertura della piattaforma le imprese avranno 30 giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione per una sola struttura oggetto di intervento.
I benefici saranno assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse disponibili. L’esaurimento delle risorse sarà comunicato dal Ministero del Turismo con avviso pubblicato sul proprio sito.
Entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il Ministero pubblicherà l'elenco dei beneficiari.
Le agevolazioni sono riconosciute previa presentazione telematica di un’apposita domanda, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti necessari per la fruizione delle stesse.
Gli incentivi in esame sono erogati, secondo l’ordine cronologico delle domande nel limite di:
con una riserva del 50% dedicata agli interventi finalizzati al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
L’esaurimento delle risorse è comunicato dal Ministero del Turismo con un avviso pubblicato sul proprio sito Internet.
Per le misure agevolative rilevano le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis” e dalla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
I contributi, usufruiti nel rispetto delle predette condizioni/limiti, non possono essere cumulati con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Il Ministero del Turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro Nazionale Aiuti di Stato.
Gli incentivi, fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa, sono revocati nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi ed in caso di fallimento o liquidazione anche volontaria del soggetto beneficiario e di cessazione dell'attività.
1. Art. 1, commi da 1 a 16 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 pubblicato in G.U. n. 265 del 6 novembre 2021 (in vigore dal 7 novembre 2021).
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, Tel. 0258370.267/308, mail: fisc@assolombarda.it. Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.