Quali sono le novità?
La norma, per andare incontro al progresso tecnologico, favorisce un nuovo approccio metodologico basato sui metodi di ingegneria antincendio1 attribuendo maggiore responsabilità al professionista nella scelta delle misure di prevenzione da adottare.
Codice di prevenzione incendi:
A quali attività si applica?
Il Decreto 3 agosto 2015, contenente norme tecniche per specifiche attività, rappresenta una norma volontaria che è possibile adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività prive di regola tecnica verticale per le quali oggi si fa riferimento a specifici decreti ministeriali.
Le attività a cui si applica il nuovo codice di prevenzione incendi sono alcune tra quelle contenute nell’Allegato I del DPR 151/2011(ad es. officine e laboratori di varo tipo, stabilimenti di produzione, attività industriali e artigianali, impianti di varia natura, centri informatici, falegnamerie che presentano determinate caratteristiche, di nuova realizzazione o già esistenti).
Il codice può essere anche di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio di attività diverse da quelle specifiche previste dall’Allegato I del DPR 151/2011.A quali attività si applica?
A quali attività si applica?
Il Decreto 3 agosto 2015, contenente norme tecniche per specifiche attività, rappresenta una norma volontaria che è possibile adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività prive di regola tecnica verticale2 per le quali oggi si fa riferimento a specifici decreti ministeriali.
Le attività a cui si applica il nuovo codice di prevenzione incendi sono alcune tra quelle contenute nell’Allegato I del DPR 151/2011: attività 9, 14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 70, 75 (ad es. officine e laboratori di varo tipo, stabilimenti di produzione, attività industriali e artigianali, impianti di varia natura, centri informatici, falegnamerie che presentano determinate caratteristiche, di nuova realizzazione o già esistenti).
Il codice può essere anche di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio di attività diverse da quelle specifiche previste dall’Allegato I del DPR 151/2011.