Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo le aziende interessate devono attestare con autocertificazione da presentare all'Inps:

  • che l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio sia effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge n. 53/2000;
  • che la forza occupazionale aziendale, all'atto dell'assunzione del dipendente, sia inferiore alle 20 unità.

Alle posizioni contributive riferite ad aziende aventi titolo allo sgravio in argomento, l'Istituto attribuirà il codice di autorizzazione "9R" che assume il significato di "Azienda avente titolo allo sgravio ex L. n. 53/2000".

Appuntamenti
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Il punto sulle novità del DDL Lavoro

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4 Dic

Move More! Salute e movimento nei luoghi di lavoro

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Tea Time con l'avvocato - Prevenzione delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro

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Appalti privati: regole, criticità e proposte

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