Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero  o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. 

L'operatività dell'incentivo  è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

 

Appuntamenti
2 Dic

Il punto sulle novità del DDL Lavoro

hh 10:00 - 11:00

4 Dic

Move More! Salute e movimento nei luoghi di lavoro

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9 Dic

Tea Time con l'avvocato - Prevenzione delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro

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10 Dic

Appalti privati: regole, criticità e proposte

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