Oltre ai principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio fruito.
I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.
L'incentivo sarà operativo previa autorizzazione della Commissione Europea.