L'agevolazione consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.
In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione contributiva spetta per 18 mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a 12 mesi.
Se il rapporto viene trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di 12 mesi. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.
L’incentivo può spettare anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata – con soluzione di continuità – una nuova assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dell’ ex dipendente; in tal caso è necessario, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, che il lavoratore abbia mantenuto l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. In tali ipotesi l’incentivo spetta per la durata residua rispetto a quanto già goduto precedentemente.
L’incentivo spetta soltanto per la parte residua nei casi di assunzione effettuata da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi abbia già goduto dell’incentivo. La stessa limitazione si applica nei casi in cui intercorra un rapporto di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e il precedente datore di lavoro ovvero il precedente utilizzatore.