L'incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, alle condizioni e principi previsti dall'art. 31 del Dlgs 150/2015.
Le assunzioni devono altresì comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
L’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Per continuare a fruire dell'esonero in argomento il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.
Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento mentre l’eventuale ripristino nei mesi successivi, consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell’incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di “impresa unica” e deve pertanto essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.