L'importo in rivalsa pagato dal consulente finanziario (mandatario) alla banca (mandante), di ammontare pari all'indennità di clientela che la banca verserà ai precedenti consulenti che gestivano tali clienti, non costituisce propriamente un'indennità di portafoglio, ma più una sorta di "diritto allo sfruttamento" della clientela, assimilabile alla "licenza" di utilizzazione di un dato bene, in quanto i clienti sono e restano della banca mandante. Pertanto, ai sensi dell'art. 108, co. 1, del TUIR, il contribuente può dedurre solo il costo sostenuto per l'indennità, nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.