La sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia del socio al credito finanziario non può beneficiare dello speciale regime agevolativo di cui all'art. 4, comma 2, del DL n. 457/1997 (concorso alla formazione del reddito nella misura del 20%), in quanto non strettamente connessa all'utilizzo delle navi ammesse al regime. Pertanto, la sopravvenienza emersa deve concorrere alla formazione del reddito della società per intero, anche se tuttavia è possibile ricondurre al regime agevolato l'eventuale quota parte di sopravvenienza corrispondente a interessi su mutui per l'acquisto delle navi, già maturati (e non pagati) prima dello stralcio del credito.