Decreto Legge "Cura Italia" 17 marzo 2020: sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali
Il Decreto n. 18/2020 prevede la sospensione di adempimenti e versamenti tributari su tutto il territorio nazionale e la mini-proroga al 20 marzo per i versamenti in scadenza al 16 marzo.
Il decreto “Cura Italia” (1), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, dispone una serie di sospensioni dei termini di versamento di imposte e contributi e degli adempimenti fiscali dei contribuenti localizzati su tutto il territorio nazionale.
In particolare, il decreto prevede per tutti il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza il 16 marzo e dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dell’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio (compresa la presentazione della dichiarazione annale IVA, prevista per il 30 aprile 2020).
Per alcune categorie economiche, particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, è prevista la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza fino al 30 aprile.
La stessa sospensione dei versamenti (IVA in scadenza a marzo, ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e per contributi) opera anche per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro realizzati nel precedente periodo di imposta (2019), ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo.
Infine, per i compensi professionali e le provvigioni pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, è prevista per i lavoratori autonomi, agenti e procacciatori d’affari la possibilità di richiedere al sostituto di imposta che provvede al pagamento la non applicazione delle ritenute d’acconto, previste rispettivamente dagli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73.
Il Decreto è entrato in vigore il 17 marzo 2020.
Proroga dei versamenti in scadenza il 16 marzo e sospensione degli adempimenti fiscali
Per tutti i contribuenti, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono inoltre sospesi gli adempimenti tributari, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
La sospensione non opera in relazione:
- ai versamenti fiscali;
- all’effettuazione delle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
Resta ferma la previsione dell’art. 1 del DL n. 9/2020, secondo cui il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020.
Per le novità riguardanti i termini per la trasmissione telematica delle CU e la consegna ai dipendenti, la modifica del calendario dell'assistenza fiscale e la trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata si rinvia alla notizia:
Prorogato il termine per l’invio telematico delle CU all’Agenzia delle Entrate
Sospensione dei versamenti per le attività maggiormente colpite dall’emergenza
Per alcune attività economiche, considerate maggiormente esposte all’emergenza epidemiologica, il Decreto ha disposto la sospensione fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- ai versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione, oltre che per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, di cui all’art. 8 del Decreto n. 9/2020, opera nei confronti dei seguenti contribuenti:
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali previste dalla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10, del DLgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla Legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di, cui all'articolo 7 della Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del DLgs. n. 117/2017.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020 e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:
- alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all’imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti IVA, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche in tal caso, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Soggetti stabiliti nei Comuni della c.d. “zona rossa”
Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli undici comuni dalla c.d. “zona rossa”2, restano ferme le disposizioni del Decreto del 24 febbraio 2020 e quindi:
- sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- i sostituti d’imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Per tali soggetti, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla notizia:
Adempimenti tributari sospesi per i residenti nei Comuni della “zona rossa” colpita da coronavirus
Lavoratori autonomi e agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme percepite nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Per avvalersi del beneficio, i contribuenti devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione e devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Rinuncia alle sospensioni dei versamenti
I contribuenti che non intendono avvalersi delle sospensioni dei versamenti, possono chiedere che del pagamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Note
1. Articoli 60, 61 e 62 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020.
2. Si tratta dei Comuni di Bertonico (LO), Casalpusterlengo (LO), Castelgerundo (LO), Castiglione D’Adda (LO), Codogno (LO), Fombio (LO), Maleo (LO), San Fiorano (LO), Somaglia (LO), Terranova dei Passerini (LO), Vo’ (PD).
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it
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