Decreto Legge “Liquidità”: sospensione dei versamenti fiscali e contributivi
Il Decreto Legge n. 23/2020, in vigore dal 9 aprile 2020, dispone la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, ma solo per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 8 aprile 2020, il DL n. 23/2020 (c.d. “decreto liquidità”) recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali”. Il provvedimento entra in vigore a partire dal 9 aprile 2020.
Di seguito si fornisce una prima disamina delle principali misure fiscali contenute nel Decreto, a partire da una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi, in continuità con quanto previsto dal DL n. 18/2020 (c.d. “decreto cura Italia”).
Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e maggio
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all’imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione opera a condizione che la diminuzione, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento.
Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, alle imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
La sospensione opera, infine, a beneficio dei soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato dai contribuenti.
Settori maggiormente colpiti dall’emergenza
Per alcune attività economiche, maggiormente esposte all’emergenza epidemiologica, il DL n. 18/2020 ha disposto la sospensione fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- ai versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per l’elenco delle attività maggiormente colpite e dei relativi codici ATECO si rinvia alla notizia: COVID-19 - Indicazioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Per tali contribuenti, resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020 (con ripresa dei versamenti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020), se gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione prevista dal paragrafo precedente (riferiti alla diminuzione del fatturato o dei compensi).
Lo stesso vale anche per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per i quali la sospensione opera fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.
Lavoratori autonomi e agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
Per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (1).
I contribuenti, che si avvalgono della disposizione in esame, dovranno versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2020, per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti devono omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica) e devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.
Inoltre, qualora abbiano adeguato i ricavi o i compensi agli ISA, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per la determinazione del limite di 400.000 euro individuato dalla norma.
Acconti d’imposta e sanzioni per omesso o insufficiente versamento
Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi epidemiologica, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, il Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale.
La scelta di tale metodo espone generalmente il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
Per evitare tale rischio, il Decreto prevede, solo per il periodo d’imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi se l’acconto versato non è inferiore all’80 per cento della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 20 marzo
L’articolo 60 del DL n. 18/2020 ha previsto, per tutti i contribuenti, la proroga dal 16 al 20 marzo dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
A tal riguardo, il nuovo Decreto considera tempestivi anche i versamenti effettuati entro il 16 aprile 2020 che, conseguentemente, non saranno gravati di sanzioni e interessi.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il Decreto 23/2020 modifica l’articolo 17 del DL n. 124/2019, relativo al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In base alla nuova formulazione della norma, se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).
Trasmissione delle CU e consegna ai dipendenti
Solo per l’anno 2020, è differito dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Inoltre, non saranno irrogate sanzioni se la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 marzo).
Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre, che coincide con il termine di presentazione del modello 770/2020.
Ritenute nei contratti di appalto e subappalto e validità del DURF
In base al nuovo articolo 17-bis al DLgs n. 241/1997, in vigore dal 1° gennaio 2020, il committente che affida ad una stessa impresa il compimento di una o più opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, è tenuto a richiedere alle imprese affidatarie le deleghe di pagamento per riscontrare il corretto versamento delle ritenute fiscali.
Gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis non si applicano se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, in alternativa alle deleghe di pagamento, trasmettono al committente un certificato di regolarità fiscale (c.d. DURF).
Il certificato, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente, ha validità per soli 4 mesi dalla data del rilascio.
In considerazione della situazione di emergenza, il Decreto proroga la validità dei certificati emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.
Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione
Il Decreto estende le spese agevolabili dal credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 del DL n. 18/2020) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione) e all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
Per tutte le spese agevolabili, il credito d’imposta è pari al 50% per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro a beneficiario. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti da un decreto ministeriale, da adottare entro il 16 aprile 2020.
Cessioni di farmaci ad uso compassionevole
Il Decreto equipara, ai fini IVA, le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole (2) alla distruzione di beni.
Ciò comporta che:
- l’impresa donante potrebbe cedere gratuitamente i beni in regime di esclusione IVA, senza subire limitazioni al diritto di detrazione dell’imposta assolta a monte in fase di acquisto o di produzione dei beni stessi;
- alla cessione gratuita non si applica la presunzione di cessione prevista dall’articolo 1 del DPR n. 441/1997.
Ai fini delle imposte dirette, è esclusa la concorrenza del valore normale dei beni ceduti alla formazione dei ricavi.
Proroga agevolazione prima casa
Sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici “prima casa”, ovvero:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.
E’ inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998, ai fini della fruizione del credito d’imposta.
Assistenza fiscale a distanza
Per l’assistenza fiscale i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
Utili erogati a società semplici
In base alle modifiche introdotte dall’articolo 32-quater del DL n. 124/2019, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
In particolare:
- per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
- per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1, DPR n. 600/1973).
Il Decreto apporta alcune modifiche all’articolo 32-quater del DL n. 124/2019, per estendere il nuovo regime anche ai dividendi che provengono da partecipazioni estere.
In particolare, le modifiche sono volte a:
- ricomprendere nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali;
- disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
- prevedere un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.
Riduzione del capitale per perdite
A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, non si applicano le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale per perdite (3). Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (4).
La norma del Decreto è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi epidemiologica e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa, ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.
L’organo amministrativo, infatti, è tenuto a vigilare sull’andamento della gestione societaria e deve accertare prontamente il manifestarsi della perdita. Se non adeguatamente segnalato, il mancato accertamento della perdita può essere fonte di responsabilità per gli amministratori.
Principi di redazione del bilancio
Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione deve essere specificamente indicato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Codice della crisi
Il Decreto dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del DLgs n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
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NOTE
1. La norma estende, fino al 31 maggio 2020, la sospensione prevista dall’art. 62, comma 7, del Decreto 18/2020 (ora abrogato), originariamente prevista fino al 31 marzo 2020.
2. Individuati dal Decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2017 e autorizzate dal competente Comitato Etico. Le cessioni gratuite per beneficiare della norma devono essere effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 3 dello stesso Decreto.
3. Ai sensi degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile.
4. Ai sensi dell’art. 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it
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