D.L. Rilancio convertito: incentivi fiscali per gli investimenti in Startup e Pmi innovative

La Legge di conversione del Decreto Rilancio ha innalzato da 100.000 a 300.000 euro l’investimento massimo agevolabile in Pmi innovative. Nessuna modifica è stata apportata alla nuova detrazione per gli investimenti in Startup innovative, che rimane al 50% con un importo massimo agevolabile di 100.000 euro.

L’art. 38 del Decreto Rilancio ha introdotto una nuova detrazione fiscale del 50%, in regime “de minimis”, per i soggetti Irpef che investono nel capitale sociale di Startup e Pmi innovative.
Con la conversione in legge del Decretosono state apportate alcune modifiche agli incentivi per gli investimenti in Pmi innovative. In particolare, è stato innalzato da 100.000 a 300.000 euro l’investimento massimo agevolabile ed è stato stabilito che la detrazione del 50% spetta in via prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria del 30%.
Non sono state apportate modifiche alla nuova detrazione in “de minimis” per gli investimenti in Startup innovative, che è confermata al 50% con un tetto agli investimenti agevolabili di 100.000 euro.

Di seguito si riepilogano le caratteristiche dei nuovi incentivi fiscali introdotti dal Decreto Rilancio, tenendo conto delle modifiche stabilite dalla legge di conversione.

Investimenti in Startup innovative

A decorrere dal 19 maggio 2020, le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Startup innovative possono beneficiare di una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita, in alternativa alla detrazione Irpef del 30% (per investimenti fino a un milione di euro) prevista dall’art. 29 del D.L. 179/2012.

Il beneficio è riconosciuto anche nel caso di investimento effettuato attraverso azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in Startup innovative.

La detrazione si applica alle sole Startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è soggetta al regime sugli aiuti “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione europea).

L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Investimenti in Pmi innovative

A decorrere dal 19 maggio 2020, le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Pmi innovative possono beneficiare di una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita.

Il beneficio è riconosciuto anche nel caso di investimento effettuato attraverso azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in Pmi innovative.

La detrazione si applica alle Pmi innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è soggetta al regime sugli aiuti “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione europea).

L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a 300.000 euro (prima della conversione in legge del Decreto Rilancio tale soglia era pari a 100.000 euro) e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La detrazione del 50% spetta prioritariamente rispetto alla detrazione del 30% prevista dal regime ordinario2 e fino all’investimento massimo agevolabile di 300.000 euro. Sulla parte eccedente tale soglia si applica esclusivamente la detrazione  del 30% nei limiti previsti dal Regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.

Disposizioni attuative dei nuovi incentivi fiscali

Le regole attuative della nuova detrazione Irpef del 50% sono demandate ad un apposito Decreto del Mise, da emanare di concerto con il Mef entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Altre novità riguardanti le Startup innovative

Proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese. Il termine di permanenza nella sezione speciale delle Startup innovative, ordinariamente pari a 5 anni, è prorogato di 12 mesi. È però esclusa la possibilità di fruire, nel periodo di proroga, delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente. È esclusa anche la possibilità di esonero dal pagamento del diritto annuale e degli altri diritti di cui all’art. 18 della L. 580/93.
Come precisato dal Mise nella circolare 3724/C del 19 giugno 2020, la proroga è strettamente correlata all’emergenza epidemiologica in corso e, pertanto, si applica solo alle Start up innovative che risultano regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese alla data del 19 maggio 2020.

Attività di R&S commissionata a Startup innovative. Il Decreto Rilancio apporta delle modifiche migliorative alla disciplina del credito d'imposta R&S, come riscritta dalla Legge di bilancio 2020, e in particolare alle regole di agevolabilità della cosiddetta ricerca “extra-muros”. Viene infatti stabilito che, qualora un’impresa commissioni un’attività di R&S ad una Startup innovativa, l’agevolazione potrà essere calcolata sul 150% della spesa sostenuta. In sostanza, la ricerca commissionata a Startup innovative viene equiparata a quella commissionata a università ed istituti di ricerca3.

Note

1. D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 (GU n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25) in vigore dal 18 luglio 2020.
2. Art. 4 del D.L. 3/2015 che rinvia all’art. 29 del D.L. 179/2012.
3. Legge di bilancio 2020, art. 1, c. 200, lett. c.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e mail: Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail 

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