Decreto Liquidità - Certificazioni Uniche e DURF: cosa cambia
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ulteriori chiarimenti sulla normativa fiscale contenuta nel Decreto Liquidità.
Trasmissione delle Certificazioni Uniche e consegna ai dipendenti
Viene differito dal 31 marzo al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Non saranno inoltre irrogate sanzioni se la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 marzo).
Per le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate conferma che la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il termine di presentazione del modello 770/2020, cioè entro il 31 ottobre 3020 (che slitta al 2 novembre 2020 cadendo il 31 ottobre di sabato).
Ritenute nei contratti di appalto e subappalto e validità del DURF
In base al nuovo articolo 17-bis al DLgs n. 241/1997, in vigore dal 1° gennaio 2020, il committente che affida a una stessa impresa il compimento di una o più opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, è tenuto a richiedere alle imprese affidatarie le deleghe di pagamento per riscontrare il corretto versamento delle ritenute fiscali.
Gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis non si applicano se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, in alternativa alle deleghe di pagamento, trasmettono al committente un certificato di regolarità fiscale (c.d. DURF).
Il certificato, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente, ha validità per soli 4 mesi dalla data del rilascio.
In considerazione della situazione di emergenza, il Decreto proroga la validità dei certificati emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it
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