Il Decreto-legge Rilancio1, prevede che il credito di 80 euro (Bonus Renzi)2 e il trattamento integrativo di 100 euro3, spettanti rispettivamente fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti4, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il sostituto d'imposta eroga al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di bonus Renzi nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020.
Tali somme sono corrisposte dal datore di lavoro a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Note
1. Articolo 128, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21
2. Articolo 13, comma 1-bis, del TUIR
3. Articolo 1 del DL n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020
4. https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/informazioni/redditi-di-lavoro-dipendente-novita-dal-1degluglio-2020
Contatti
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