Decreto Legge Rilancio - Contributo a fondo perduto: chi può accedervi e come richiederlo
Possono accedere al contributo solo le imprese con Ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, a condizione però che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019. Il contributo si calcola applicando una percentuale (20%, 15%, 10%) alla differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020.
Il Decreto Rilancio1 (art. 25) ha introdotto un contributo a fondo perduto per gli operatori economici danneggiati dall’emergenza coronavirus. Per accedere all'agevolazione, che è riconosciuta solo se sono soddisfatti determinati requisiti soggettivi, è necessario trasmette un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.
Soggetti beneficiari
Il contributo spetta a imprese, anche agricole2, e lavoratori autonomi titolari di partita Iva:
- con ricavi3 o compensi4 non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (2019 per i soggetti “solari”)
- a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per calcolare la riduzione di fatturato bisogna considerare la data di effettuazione dell’operazione secondo le regole Iva previste dall’art. 6 del DPR 633/72. Pertanto5 , rileva la data della fattura (o del corrispettivo giornaliero) e, in caso di fattura differita, la data del DDT. Occorre tener conto anche delle operazioni non rilevanti ai fini Iva.
I soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni maggiormente colpiti dalla pandemia6, possono accedere al contributo anche in assenza dei requisiti relativi alla riduzione si fatturato.
Soggetti esclusi
Il contributo a fondo perduto non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica per accedere al contributo (vedi par. “Procedura di accesso al contributo”),
- agli enti pubblici (art. 74, comma 2, del Tuir),
- agli intermediari finanziari (art. 162-bis del Tuir),
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del Decreto Cura Italia (indennità per i professionisti titolari di partita Iva e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata Inps e indennità per i lavoratori dello spettacolo),
- nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs 103/1996).
Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto si calcola applicando, sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, le seguenti percentuali:
a) 20%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (2019 per i soggetti “solari”);
b) 15%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (2019 per i soggetti “solari”);
c) 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (2019 per i soggetti “solari”).
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 non sono tenuti a soddisfare il requisito della riduzione del fatturato di aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019). Pertanto, si ritiene che in questo caso il contributo spetti nella misura minima, ferma restando la possibilità di applicare le regole di calcolo standard nel caso in cui si sia verificata una flessione del fatturato di aprile 2020 secondo i parametri sopra indicati.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile Irpef/Ires e Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 (deducibilità degli interessi passivi)7 e all’art. 109, comma 5, del Tuir (deducibilità dei costi)8.
Procedura di accesso al contributo
Per poter accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, unitamente all’autocertificazione di regolarità antimafia9, entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica.
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica (art. 3, comma 3, DPR 322/1998).
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione dell’agevolazione sono definiti con un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate non ancora pubblicato.
Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Qualora in sede di verifica fiscale il contributo risulti in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo con sanzioni10 e interessi11.
Il rilascio di un'autocertificazione antimafia "non veritiera" è punito con la reclusione da 2 anni a 6 anni. La percezione del contributo in parte o in tutto non spettante è sanzionata non la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 316-ter del Codice Penale).
Se successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo si interrompe, il soggetto firmatario dell’istanza telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo e ad esibirli su richiesta degli organi istruttori dell’Amministrazione Finanziaria.
Note
1. D.L. 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato nel S.O. n. 21/L alla G.U. del 19 maggio 2020.
2. Titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir.
3. Art, 85, c. 1, lett. a) e b).
4. Art. 54, c. 1, del Tuir.
5. Si considerano applicabili le precisazioni fornite dall’AdE nella circ. 9/2020, par. 2.2.5, con riferimento alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi disposta dal Decreto Liquidità.
6. Si tratta dei Comuni i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020).
7. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
8. I costi sono deducibili base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
9. I soggetti richiedenti devono autocertificare che non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011.
10. Si applica la sanzione dal 100% al 200% (art. 13, c. 5, D.Lgs. 471/1997.
11. Art. 20, D.P.R. 603/1973.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al: Settore Fisco e Diritto d’Impresa, Tel. 02.58370267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it
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