Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale e il livello di gravità della situazione economica che sta investendo le imprese, il Decreto Rilancio1 amplia la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730/2020 senza sostituto, anche in presenza del sostituto d’imposta.
Il fine è quello di evitare un ulteriore danno al contribuente derivante dalla mancata definizione del conguaglio da assistenza fiscale.
I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati2, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille.
Se dal modello 730 presentato emerge:
- un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite il modello F24;
- un credito, il rimborso è eseguito dall'Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).
Note
1. Articolo 159, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21
2. Articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it