Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree territoriali - caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale - nelle quali sono previsti programmi di defiscalizzazione a favore delle imprese.
Le ZFU sono state istituite dalla L. 296/2006 (art. 1, commi 340 - 343) e sono state disciplinate con il Decreto 10 aprile 2013, come modificato dal Decreto 5 giugno 2017. L'elenco delle ZFU è consultabile sul sito del Mimit.
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni sono riservate, in linea generale, alle piccole e micro imprese (all. 1, Reg. UE 651/2014) che alla data di presentazione della domanda:
- hanno la sede principale o l’unità locale dove si svolge l’attività all’interno della ZFU;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Le agevolazioni fiscali
La disciplina generale sulle ZFU prevede le seguenti agevolazioni fiscali:
- esenzione dalle imposte sui redditi: il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività all’interno della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali: 100%, per i primi cinque periodi di imposta; 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo; 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo;
- esenzione IRAP: per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di agevolazione, dall’IRAP è esentato il valore della produzione netta nel limite di 300.000 euro, per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate;
- esenzione Imu: per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività economica, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione.
Le tipologie, le condizioni, i limiti, la durata, le modalità di fruizione delle agevolazioni sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole ZFU, nonché da apposite circolari del Mise (ora Mimit), che definiscono anche i modelli per la richiesta delle agevolazioni e i termini per la loro presentazione.